Previdenza Flash

Published on Maggio 20th, 2014 | by Paolo Zani

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Prescrizione e decadenza: gli errori dell’INPS nel calcolo delle pensioni

Una recente puntata della trasmissione di “Ballarò” ha  affrontato il tema della decadenza dal diritto a richiedere la riliquidazione della pensione in caso di errore  di calcolo da parte dell’INPS.

La questione, nota agli addetti ai lavori, ma non alla maggioranza dei pensionati, è sorta nel 2011 con l’approvazione della legge n° 98/2011.
In soldoni la legge n° 98/2011 introduce il concetto di “decadenza” dal diritto al ricalcolo  anche delle prestazioni previdenziali liquidate erroneamente dall’INPS nel caso in cui il soggetto interessato non proponga ricorso amministrativo e poi ricorso giudiziario entro tre anni dalla liquidazione della prestazione errata.
La cosa grave è che la legge parla di “decadenza” e non di “prescrizione”.
La differenza tra i due termini è sostanziale: nel caso di intervenuta decadenza si perde il diritto alla prestazione o al ricalcolo; in caso di prescrizione non si perde il diritto al ricalcolo ma si potrebbero  perdere una parte degli arretrati spettanti (quelli oltre il periodo di prescrizione).

Troverete un approfondimento sul tema e su chi sia interessato alla questione nel numero 90  di Previdenza Flash.
Tutti i numeri di Previdenza Flash li trovate alla voce “Tuttoprevidenza Flash Archivio” nella home page.
Ricordo che la nuova normativa è entrata in vigore dal 6 luglio 2011 e, pertanto, si applica esclusivamente alle prestazioni previdenziali che hanno decorrenza da questa data.

Al proposito la Corte costituzionale, con sentenza  2 aprile 2014, n. 69 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.38, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.111 nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata di entrata in vigore del citato decreto (6 luglio 2011)Ergo, per le prestazioni previdenziali liquidate anterioremente al 6 luglio 2011 continuano ad applicarsi le precedenti normative per quanto rigurada la prescrizione (decennale o quinquennale a seconda dei casi).

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