Sono alcune migliaia i vedovi e le vedove che ogni anno perdono il diritto alla pensione di reversibilità erogata dall’INPS perché hanno contratto nuove nozze.
La legge, infatti, prevede che il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge defunto venga meno se il coniuge superstite decide di abbandonare le “gramaglie” e di contrarre un nuovo matrimonio. Per chi si trova in questa condizione c’è, però, una specie di buonuscita che, in termine tecnico, è definita “doppia annualità”.
Questa prestazione fu prevista nel lontano 1945, quando fu approvato il Decreto Luogotenenziale n.39 del 18 gennaio 1945; l’articolo 3 di questo decreto, tuttora in vigore, prevede testualmente che “Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato”.

Troverete un approfondimento sull’argomento nel numero 151 di Previdenza Flash.
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