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Published on Aprile 17th, 2014 | by Paolo Zani

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Pubblicato il decreto interministeriale 14 febbraio 2014. 5° scaglione “salvaguardati”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 89  di ieri, 16 aprile 2014,  il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 che dà attuazione  a quanto previsto dai commi 194 e 196 della legge n° 147/2013.
In parole povere si tratta del decreto che stabilisce le regole per l’accesso alla salvaguardia di ulteriori 17.000 soggetti che manterranno i “vecchi requisiti” preesistenti alla riforma Monti-Fornero.
Di chi si tratta?
Le categorie interessate sono le seguenti:

  1. lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Numero  soggetti interessati  =  900
  2. lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Numero  soggetti interessati  =  400
  3. lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Numero soggetti interessati = 500
  4. lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Numero soggetti interessati = 5.200.
  5. lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.Numero soggetti interessati = 1.000.
  6. lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Numero soggetti interessati = 9.000.

Il totale dei soggetti interessati è pari a 17.000

A chi inviare le istanze per il riconoscimento della salvaguardia?

  • I lavoratori autorizzati ai versamenti volontari di cui al n° 1 e 6 e i lavoratori collocati in mobilità di cui al n° 5 devono presentare l’istanza all’INPS competente per territorio
  • I lavoratori di cui ai numeri 2,3,4 devono presentare istanza alla Direzione Territoriale del lavoro secondo modalità diverse stabilite dal decreto stesso.

Data ultima utile di presentazione delle istanze
60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella peggiore delle ipotesi 15 giugno 2014 (domenica).
Nella migliore delle ipotesi 16 giugno 2014 (lunedì).

 

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