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Published on Novembre 7th, 2017 | by Paolo Zani

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Innalzamento età pensionabile: un po’ di chiarezza. Di chi la colpa?

In questi ultimi tempi si fa un gran parlare dell’innalzamento dell’età pensionabile per effetto della ”cosiddetta” aspettativa di vita.
Tutti i politici, nessuno escluso, della maggioranza e dell’opposizione fanno a gara per rimpallarsi la responsabilità di questa decisione.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, con documenti alla mano e non con fake-news.
Non ci crederete,  ma le leggi che hanno  istituito e dato attuazione al meccanismo dell’innalzamento dell’età pensionabile legato all’aspettativa di vita sono:

Salvo prova contraria allora al Governo c’era Silvio Berlusconi appoggiato anche dalla Lega, allora, Nord.

L’art. 12 bis del decreto legge n° 78/2010 recita testualmente:

12-bis. In attuazione dell’articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di eta’ e i valori di somma di eta’ anagrafica e di anzianita’ contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all’articolo 1, comma 20, e all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’eta’ anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento e’ effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.(20)(59) 

Commento

  • L’art. 12 bis del Decreto n° 78/2010 dà attuazione ….” In attuazione”… all’art. 22-ter comma 2 del decreto legge n° 78 del 1° luglio 2009 che recita testualmente:
  • A decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti di età anagrafica per l’accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’Istituto nazionale di statistica e validato dall’Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l’incremento dell’eta’ pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non puo’ comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, e’ trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Quindi con il decreto n° 78/2010 non si fa altro che attuare quanto previsto da un precedente decreto n° 78/2009 ( guarda caso il n° del decreto è lo stesso anche se cambia l’anno).
Il Decreto 78 del 2010 modifica:

  • la data di “partenza” del nuovo sistema, anticipandola al 1° gennaio 2013 (prima era prevista come data il 1° gennaio 2015);
  • prevede che il riferimento temporale per la determinazione dell’aumento della speranza di vita non sia più quinquennale (decreto 78/2009) ma triennale.

 

Legge Fornero

Cosa c’entra la ministra Fornero, alla quale vengono addossate tutte le nefandezze possibili,  in tutto questo avendo varato la sua legge nel dicembre 2011 dopo ben più di un anno dal varo del decreto 78/2010.

La “cosiddetta” Legge Fornero, il Decreto legge  n° 201 del 06 dicembre 2011 convertita in legge dalla legge n° 214 del  22 dicembre 2011 prevede all’art. 24 comma 12 che:

  1. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l’accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché’ al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche: a. al comma 12-bis dopo le parole “e all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,” aggiungere le seguenti: “e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica”; b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole “i requisiti di età” sono sostituite dalle seguenti: “i requisiti di eta’ e di anzianità contributiva”; c. al comma 12 quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola “anagrafici”.

 Commento

Di fatto la legge Fornero non istituisce il meccanismo dell’adeguamento delle età o requisiti pensionistici legati all’aspettativa di via, ma afferma solo che ai “requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l’accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento… trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. 

Il problema si pone pesantemente per le donne per le quali è stato accelerato il meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile per la vecchiaia portandolo a 66 anni a far data  1° gennaio 2016.
E in questo la Fornero qualche colpa ce l’ha ma non, ripeto, per l’adeguamento dell’età pensionabile.

Tutto qui e per la verità storica!

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