Il Governo in attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014 (legge delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) ha emanato il primo decreto attuativo.
Per l’entrata in vigore del provvedimento occorrerà il parere (non vincolante) delle Commissioni Lavoro e Previdenza di Camera e Senato quindi questa comunicazione ha solo valore, per il momento, indicativo.
Rispetto all’attuale normativa le novità rilevanti sono:
1) L’ASPI e la Mini Aspi saranno sostituite dalla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego);
2) La durata della prestazione sarà pari alla metà dei mesi di lavoro svolti nel quadriennio antecedente la prestazione (quindi, per un massimo di 24 mesi)
3) L’importo è ragguagliato alla retribuzione media percepita negli ultimi 48 mesi di lavoro e non può superare, per il 2015, l’importo di 1.300 euro lordi mensili;
4) La contribuzione figurativa dal 2016 sarà accreditata entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione della NASpI ovvero 1820 euro.
5) Istituzione dell’ ASDI (Assegno di disoccupazione)
6) Istituzione del DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto)
Rimangono sostanzialmente invariate, salvo piccole modifiche, le norme in tema di compatibilità con il lavoro autonomo o dipendente, l’anticipazione e i termini per l’inoltro della domanda.
Il provvedimento prevede, infine, un nuovo sussidio ( Assegno di disoccupazione (ASDI) che scatterà per i lavoratori che, al termine del NASpI non siano ancora rioccupati. La durata della prestazione sarà al massimo di 6 mesi e riguarderà in primo luogo i lavoratori prossimi al pensionamento.
Nel n° 106 di Previdenza Flash troverete il testo del provvedimento legislativo.
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