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Published on Dicembre 4th, 2014 | by Paolo Zani

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Opzione donna: quante vane, per il momento, illusioni!!!

In questi ultimi giorni sono apparsi sulla stampa nazionale alcuni articoli sulla questione “opzione donna”.
In questi articoli si affermava che l’INPS era in procinto di pubblicare una circolare che avrebbe, a detta del giornalista, risolto definitivamente la questione relativa all’ultima data utile per la maturazione dei requisiti di età e contributi per poter esercitare questa opzione riaprendo i termini a tutto il 31 dicembre 2015.
Come si sa, l’INPS con propria circolare n° 35 del 2012, affermava che per requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2015 , data ultima fissata dalla legge n° 243 del 2004 per poter usufruire di questa possibilità, doveva intendersi anche l’apertura della finestra di accesso alla pensione.
In altre parole, per poter usufruire dell’opzione donna bisognava percepire materialmente la pensione entro il 31 dicembre 2015.
Sulla questione si è scatenato di tutto e di più; ci sono state interpellanze, atti di indirizzo parlamentari, interrogazioni ma ad oggi, 4 dicembre 2014, nulla è cambiato.
Anche il messaggio INPS citato nell’articolo del Corriere della sera , il n° 9231 del 28 novembre 2014 non fa che ribadire la precedente posizione dell’INPS:
Com’è noto, la pensione di anzianità, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge (cessazione dell’attività di lavoro subordinato e apertura della c.d. finestra), decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Pertanto, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico.
Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
Dove il giornalista abbia trovato una apertura dei termini bisognerebbe chiederlo a lui!
Ma non è tutto qui: anche l’INPS ci ha messo del suo.
Con messaggio successivo, il n° 9304 del 2 dicembre 2014 che, ironicamente, recita nel titolo …”ulteriori chiarimenti” sulla questione opzione donna se possibile confonde ancora di più le idee.
Afferma e dispone, infatti, l’INPS che:
Eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza….
Una domanda: cosa vuol dire ..”tenute in apposita evidenza” vuol dire che non vanno respinte, questo sì, ma nemmeno accolte.
In parole povere l’INPS spera che i Ministeri competenti cambino parere sulla questione e riaprano i termini.
Una cosa però è sfuggita all’INPS: non è possibile presentare all’INPS una domanda se non nei due mesi precedenti la decorrenza della prestazione, questo per espressa disposizione dell’INPS stessa.
Questa è la regola generale; i programmi telematici INPS non prevedono la possibilità di presentazione di un’istanza in data anteriore ai due mesi la decorrenza teorica.
Probabilmente l’INPS uscirà con un nuovo messaggio per chiarire la questione e via discorrendo.
Questa è la considerazione in cui l’INPS tiene migliaia di donne che stanno con ansia aspettando il momento della pensione.
Un po’ di serietà e chiarezza non farebbe male.
Un’ultima cosa: questi due messaggi, che trovate linkati in calce a questa News, non sono reperibili, ad oggi, sul sito ufficiale dell’INPS: come mai? MISTERO!!!!

INPS Messaggio n° 9231 del 28 novembre 2014
INPS Messaggio n° 9304 del 2 dicembre 2014

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